2.3.2 – Competenze degli iscritti nella sezione “B” (attribuite anche agli iscritti nella sezione “A”) DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 31, comma 2

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

  1. procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
  2. procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;
  3. procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
  4. procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
  5. procedure di controllo di qualità.