2.6 – Ingegneri

L’Albo degli Ingeneri è diviso in due sezioni: la sezione “A” comprende i laureati in possesso di laurea specialistica, mentre la sezione “B” comprende i laureati di primo livello.

La sezione “A” è ripartita in tre settori, ciascuno con specifiche competenze (DPR 328/2001, articolo 45, comma 1):

  • settore “civile e ambientale”, ai cui iscritti spetta il titolo di “Ingegnere Civile e Ambientale”;
  • settore “industriale”, ai cui iscritti spetta il titolo di “Ingegnere Industriale”;
  • settore “dell’informazione”, ai cui iscritti spetta il titolo di “Ingegnere dell’Informazione”.

 La sezione B è ripartita in tre settori, ciascuno con le sue specifiche competenze:

  • settore “civile e ambientale”, ai cui iscritti spetta il titolo di “Ingegnere Civile e Ambientale Iunior”;
  • settore “industriale”, ai cui iscritti spetta il titolo di “Ingegnere Industriale Iunior”;
  • settore “dell’informazione”, ai cui iscritti spetta il titolo di “Ingegnere dell’Informazione Iunior”.

 Ferme restando, ai sensi del DPR 328/2001, articolo 46, comma 2. quanto già previsto dalla vigente normativa (R.D. 23.10.1925, n° 2537, articoli 51 e 52), le competenze professionali degli iscritti nella sezione “A” sono quelle stabilite dal DPR 328/2001, articolo 46, commi 1 e 3, spettando quindi agli stessi anche le competenze degli iscritti nella sezione “B”.

 Le competenze professionali degli iscritti nella sezione “B” sono quelle stabilite dal DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 46, comma 3.