Competenze professionali

Lo scopo del presente documento è fornire un utile riferimento per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Livorno, al fine di poter meglio individuare le competenze professionali della nostra categoria, anche con riferimento alle altre professioni tecniche.

Molto spesso, infatti, giungono alla segreteria dell’Ordine richieste di chiarimenti sulle nostre competenze, o richieste di informazioni sulle competenze di altre categorie, sia da parte degli iscritti, sia da parte di comuni ed altre pubbliche amministrazioni. Il Consiglio dell’Ordine ha quindi deciso di predisporre un documento per rendere più semplice il confronto fra le attuali disposizioni di legge che definiscono i vari ordinamenti professionali.

Per quanto riguarda il significato pratico delle competenze professionali, il Consiglio di Stato – Sez. II del 29.01.1997, ha ribadito che “se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L’istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo svolgimento delle attività tipizzate”.

Il presente documento è destinato ai colleghi che esercitano la libera professione, per meglio definire le nostre e le altrui competenze, ma è sicuramente un utile riferimento anche per i colleghi che ricoprono ruoli dirigenziali nell’ente pubblico, i quali hanno la responsabilità di esprimere pareri e di approvare progetti e documenti redatti da tecnici di diversa formazione ed iscritti a differenti albi o collegi.

Il rispetto delle competenze professionali, fra cui quelle in materia forestale sono competenze esclusive di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, è di fondamentale importanza, sia perché imposto dalle vigenti leggi, sia perché rappresenta un elemento indispensabile per la validità delle istruttorie delle pratiche e per la legittimità delle autorizzazioni e permessi di costruire, nonché dei finanziamenti pubblici che possono essere accordati sulla base della documentazione tecnica sottoposta all’approvazione degli Enti competenti.

E’ superfluo evidenziare come l’approvazione di un progetto o di una relazione, così come l’erogazione di un finanziamento pubblico, sulla base di documentazione non sottoscritta da un tecnico abilitato e competente nella specifica materia, siano atti palesemente illegittimi ed in grado di inficiare l’intero iter burocratico della pratica.