2.4 – Chimici

L’Albo dei Chimici è diviso in due sezioni: la sezione “A” comprende i laureati in possesso di laurea specialistica, mentre la sezione “B” comprende i laureati di primo livello.

L’ordinamento della professione di Chimico è definito dal R.D. 01.03.1928, n° 842 e le competenze professionali degli iscritti nella sezione “A”, cui spetta il titolo di “Chimico”, sono quelle previste dal DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 36, comma 1 e comma 2.

Le competenze professionali degli iscritti nella sezione “B”, cui spetta il titolo di Chimico Iunior”, sono quelle stabilite dal DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 36, comma 2 e sono quindi comuni anche agli iscritti nella sezione “A”.